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	<title>fondisanitari Archivi - ASSIDIM</title>
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	<description>Salute e Protezione dal 1981</description>
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	<title>fondisanitari Archivi - ASSIDIM</title>
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	<item>
		<title>La svolta prudenziale: cosa cambia con la nuova vigilanza COVIP sulla sanità integrativa</title>
		<link>https://www.assidim.it/la-svolta-prudenziale-cosa-cambia-con-la-nuova-vigilanza-covip-sulla-sanita-integrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSIDIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità, welfare e terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[COVIP]]></category>
		<category><![CDATA[fondisanitari]]></category>
		<category><![CDATA[sanitàintegrativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Qualcosa di importante sta cambiando nella sanità integrativa. Per la prima volta entra in scena una vigilanza, pur prudenziale e il settore potrebbe non essere più lo stesso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.assidim.it/la-svolta-prudenziale-cosa-cambia-con-la-nuova-vigilanza-covip-sulla-sanita-integrativa/">La svolta prudenziale: cosa cambia con la nuova vigilanza COVIP sulla sanità integrativa</a> proviene da <a href="https://www.assidim.it">ASSIDIM</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, </strong>presentato in prima lettura alla Camera e in attesa di conversione, introduce per la prima volta una vera vigilanza prudenziale sulla sanità integrativa, affidandola alla COVIP, l’Autorità già responsabile della previdenza complementare.</p>
<p>Si tratta di una svolta significativa per un settore che finora si basava quasi esclusivamente su strumenti di monitoraggio amministrativo, come l’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute.</p>
<p>La piena operatività dipenderà dal regolamento COVIP da adottare entro il 28 febbraio 2027, destinato a definire requisiti patrimoniali, schemi di bilancio e criteri di classificazione.</p>
<h3>Chi sarà vigilato</h3>
<p>La vigilanza si applicherà a tre categorie:</p>
<ol>
<li>Fondi sanitari integrativi del SSN istituiti ai sensi del D.lgs. 502/1992.</li>
<li>Enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziali, tipiche del welfare contrattuale.</li>
<li>Altre forme organizzate di assistenza sanitaria o sociosanitaria, dotate di stabilità e autonomia gestionale.</li>
</ol>
<p>Restano escluse le imprese e i prodotti assicurativi, che continueranno a essere vigilati dall’IVASS.</p>
<h3>I poteri della COVIP</h3>
<p>La COVIP sarà investita di funzioni significativamente ampliate e più incisive, tra cui:</p>
<ul>
<li>la tenuta dell’albo dei fondi sanitari;</li>
<li>l’esame e l’approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti vigilati;</li>
<li>il controllo sulla gestione finanziaria e sull’adeguatezza delle riserve tecniche;</li>
<li>la verifica della sostenibilità complessiva degli impegni assunti dai fondi;</li>
<li>la valutazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori;</li>
<li>l’esercizio di poteri ispettivi e l’adozione di eventuali misure sanzionatorie.</li>
</ul>
<p>La vigilanza riguarderà anche i processi di erogazione delle prestazioni, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di liquidazione.</p>
<h3>Ruolo del Ministero della Salute</h3>
<p>Il contenuto sanitario delle prestazioni – ossia ciò che può o non può essere erogato dagli enti di sanità integrativa – non rientra nell’ambito della vigilanza COVIP.</p>
<p>Gli aspetti clinici e assistenziali restano disciplinati dalla normativa statale e regionale, preservando una chiara distinzione delle competenze.</p>
<p>Il decreto prevede, inoltre, l’Alta Vigilanza del Ministero della Salute, che mantiene funzioni di indirizzo e garantisce la coerenza con i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): universalismo, solidarietà ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie.</p>
<h3>Contributo di vigilanza e gradualità</h3>
<p>Gli enti vigilati finanzieranno l’attività di controllo attraverso un contributo annuale fino allo 0,2 per mille delle risorse destinate alle prestazioni.</p>
<p>L’applicazione del nuovo sistema sarà progressiva.</p>
<p>Il regolamento del 2027 dovrà garantire tempi adeguati pe l’adeguamento degli statuti, dei modelli di governance e dei sistemi contabili prima dell’iscrizione all’albo.</p>
<h3>In sintesi</h3>
<p>La riforma intende introdurre un modello di vigilanza più trasparente, prudenziale e solido, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica, tutela degli iscritti e un corretto equilibrio con il SSN.</p>
<p>Il dubbio – legittimo &#8211; è che senza una riforma complessiva della sanità integrativa la nuova vigilanza possa rappresentare un freno e non un motore di sviluppo.</p>
<p style="text-align: right;"><em>CENTRO STUDI ASSIDIM</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Aspetti fiscali e previdenziali per le casse di assistenza. Dal webinar ASSIDIM spunti interessanti</title>
		<link>https://www.assidim.it/aspetti-fiscali-e-previdenziali-per-le-casse-di-assistenza-dal-webinar-assidim-spunti-interessanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Capria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 08:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[ASSIDIM]]></category>
		<category><![CDATA[cassediassistenza]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[edutalks]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[fondisanitari]]></category>
		<category><![CDATA[valorassidim]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Prosegue il ciclo di webinar promosso da ASSIDIM su strumenti e opportunità offerte dal cosiddetto secondo pilastro di welfare e, in particolare, dalla sanità integrativa. Nel primo appuntamento si è parlato, con la dottoressa Loredana Rendina dello studio legale Candian, della disciplina di fondi sanitari e casse di assistenza e delle relative implicazioni per le aziende e le persone beneficiarie delle prestazioni erogate dagli enti di sanità integrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.assidim.it/aspetti-fiscali-e-previdenziali-per-le-casse-di-assistenza-dal-webinar-assidim-spunti-interessanti/">Aspetti fiscali e previdenziali per le casse di assistenza. Dal webinar ASSIDIM spunti interessanti</a> proviene da <a href="https://www.assidim.it">ASSIDIM</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue il ciclo di webinar promosso da <strong>ASSIDIM</strong> su strumenti e opportunità offerte dal cosiddetto secondo pilastro di welfare e, in particolare, dalla sanità integrativa.</p>
<p>Nel primo appuntamento si è parlato, con la dottoressa Loredana Rendina dello studio legale Candian, della disciplina di fondi sanitari e casse di assistenza e delle relative implicazioni per le aziende e le persone beneficiarie delle prestazioni erogate dagli enti di sanità integrativa.</p>
<p>Ospite del webinar tenutosi martedì 9 maggio è stato il dottor <strong>Gian Paolo Colnago</strong> di Studio Tribleg, che ha dialogato con il Presidente di ASSIDIM, <strong>Marcello Marchese</strong>, ricostruendo l’insieme di regole che determinano l’efficienza dei piani di Employee Benefits.</p>
<p>All’inizio degli anni ’80, quando il welfare aziendale era agli albori, la leva fiscale è stata utilizzata per attrarre l’interesse degli imprenditori; oggi, tuttavia, è solo una delle diverse componenti che spingono le aziende a introdurre misure volte a favorire il benessere e la qualità della vita dei propri collaboratori.</p>
<p>Diverse, infatti, sono le ricerche che testimoniano l’orientamento dei giovani talenti a scegliere le aziende non solo ed esclusivamente in base all’offerta economica ma anche per i benefit che vengono loro proposti.</p>
<p>Le domande poste da Marchese a Colnago nel corso del webinar riguardavano il trattamento fiscale e previdenziale delle somme versate dalle aziende a favore di fondi sanitari e casse di assistenza per l’erogazione di prestazioni legate alla salute e protezione dei collaboratori. È seguita un’analisi comparativa rispetto al regime fiscale riservato ai premi per assicurazioni sanitarie sottoscritte in favore dei dipendenti.</p>
<p>È stato a quel punto ben rappresentato quanto previsto dal TUIR/86 &#8211; nella fattispecie l’art. 51 comma II, lett. a) &#8211; per cui suddetti contributi non costituiscono reddito fino al limite annuale di € 3.615,20.</p>
<p>Per la parte eccedente tale soglia, viene meno la deducibilità e si beneficia della detrazione al 19% prevista per spese mediche.</p>
<p>Dal punto di vista previdenziale, le aziende sono assoggettate al solo pagamento di un contributo di solidarietà all’INPS pari al 10%.</p>
<p>Questo per quanto concerne il regime fiscale e previdenziale che si applica ai contributi versati per l’assistenza sanitaria integrativa.</p>
<p>Alle altre tipologie di assistenza è parimenti associata una fiscalità di vantaggio, ma ci sono delle specificità regolate dal TUIR, da circolari ministeriali o da quelle emanate dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Per esempio, per quanto riguarda le coperture in caso di infortuni, bisogna distinguere tra quelli professionali e quelli extra-professionali. Nella sola accezione degli infortuni professionali, infatti, i contributi versati tramite cassa di assistenza non costituiscono reddito perché tendono ad indennizzare un danno creato dall’azienda al lavoratore.</p>
<p>Possono altresì beneficiare dell’agevolazione fiscale – a determinate condizioni &#8211; anche i contributi versati per la morte e invalidità permanente, la non autosufficienza (long term care) e le malattie gravi (dread disease).</p>
<p>Queste ultime in particolare sono risultate le prestazioni che sembrano attrarre l’interesse maggiore delle aziende, perlomeno a giudicare dall’esito del sondaggio lanciato a chiusura del webinar.</p>
<p>La ragione probabilmente sta nel voler allineare le loro politiche ai bisogni dei propri collaboratori in una fase, quella post-pandemica, in cui sembrano finalmente meritare l’attenzione dovuta gli andamenti demografici ed epidemiologici della popolazione italiana.</p>
<p>Per chi si fosse perso il webinar, un’utile e sintetica rappresentazione dei vantaggi fiscali e previdenziali conseguenti all’adozione di piani sanitari e assistenziali, oggetto del webinar, è disponibile sul sito di ASSIDIM: <a href="https://www.assidim.it/vantaggi-fiscali-e-previdenziali/">https://www.assidim.it/vantaggi-fiscali-e-previdenziali/</a></p>
<p>Infine, invitiamo i nostri lettori a partecipare all’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive con gli Edu Talk ASSIDIM 2023 in cui, con la partecipazione di un giuslavorista, si parlerà di come introdurre un piano di assistenza sanitaria e di tutela contro morte, infortuni, invalidità e non autosufficienza in linea con le previsioni del diritto del lavoro</p>
<p>Registrati subito: <a href="https://www.assidim.it/evento/contratti-accordi-integrativi-e-regolamenti-nei-piani-di-welfare-aziendale-implicazioni-e-vantaggi-per-le-aziende/">https://www.assidim.it/evento/contratti-accordi-integrativi-e-regolamenti-nei-piani-di-welfare-aziendale-implicazioni-e-vantaggi-per-le-aziende/</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>A cura di Francesco Capria</em><br />
<em>Centro Studi ASSIDIM</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.assidim.it/aspetti-fiscali-e-previdenziali-per-le-casse-di-assistenza-dal-webinar-assidim-spunti-interessanti/">Aspetti fiscali e previdenziali per le casse di assistenza. Dal webinar ASSIDIM spunti interessanti</a> proviene da <a href="https://www.assidim.it">ASSIDIM</a>.</p>
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