Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, presentato in prima lettura alla Camera e in attesa di conversione, introduce per la prima volta una vera vigilanza prudenziale sulla sanità integrativa, affidandola alla COVIP, l’Autorità già responsabile della previdenza complementare.
Si tratta di una svolta significativa per un settore che finora si basava quasi esclusivamente su strumenti di monitoraggio amministrativo, come l’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute.
La piena operatività dipenderà dal regolamento COVIP da adottare entro il 28 febbraio 2027, destinato a definire requisiti patrimoniali, schemi di bilancio e criteri di classificazione.
Chi sarà vigilato
La vigilanza si applicherà a tre categorie:
- Fondi sanitari integrativi del SSN istituiti ai sensi del D.lgs. 502/1992.
- Enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziali, tipiche del welfare contrattuale.
- Altre forme organizzate di assistenza sanitaria o sociosanitaria, dotate di stabilità e autonomia gestionale.
Restano escluse le imprese e i prodotti assicurativi, che continueranno a essere vigilati dall’IVASS.
I poteri della COVIP
La COVIP sarà investita di funzioni significativamente ampliate e più incisive, tra cui:
- la tenuta dell’albo dei fondi sanitari;
- l’esame e l’approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti vigilati;
- il controllo sulla gestione finanziaria e sull’adeguatezza delle riserve tecniche;
- la verifica della sostenibilità complessiva degli impegni assunti dai fondi;
- la valutazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori;
- l’esercizio di poteri ispettivi e l’adozione di eventuali misure sanzionatorie.
La vigilanza riguarderà anche i processi di erogazione delle prestazioni, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di liquidazione.
Ruolo del Ministero della Salute
Il contenuto sanitario delle prestazioni – ossia ciò che può o non può essere erogato dagli enti di sanità integrativa – non rientra nell’ambito della vigilanza COVIP.
Gli aspetti clinici e assistenziali restano disciplinati dalla normativa statale e regionale, preservando una chiara distinzione delle competenze.
Il decreto prevede, inoltre, l’Alta Vigilanza del Ministero della Salute, che mantiene funzioni di indirizzo e garantisce la coerenza con i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): universalismo, solidarietà ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie.
Contributo di vigilanza e gradualità
Gli enti vigilati finanzieranno l’attività di controllo attraverso un contributo annuale fino allo 0,2 per mille delle risorse destinate alle prestazioni.
L’applicazione del nuovo sistema sarà progressiva.
Il regolamento del 2027 dovrà garantire tempi adeguati pe l’adeguamento degli statuti, dei modelli di governance e dei sistemi contabili prima dell’iscrizione all’albo.
In sintesi
La riforma intende introdurre un modello di vigilanza più trasparente, prudenziale e solido, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica, tutela degli iscritti e un corretto equilibrio con il SSN.
Il dubbio – legittimo – è che senza una riforma complessiva della sanità integrativa la nuova vigilanza possa rappresentare un freno e non un motore di sviluppo.
CENTRO STUDI ASSIDIM




